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Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e dura in carica quattro anni. Essa e' composta:

  • a)da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;
  • b)da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
  • c)dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) o di un suo delegato;
  • d)da sei membri scelti fra gli agenti o rappresentanti di commercio iscritti agli elenchi effettivi di un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio. Nel medesimo decreto e con le medesime modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero. Alla segreteria della commissione centrale e' addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;316~art8 · fonte del testo