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E' fatto divieto a chi non e' iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attivita' di agente o rappresentante di commercio. Sono vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 25 mila a lire 250 mila.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 59/1976

    Questione infondata
    25 marzo 1976

    Gli artt. 2, primo comma, e 9 legge 12 marzo 1968, n. 316, che ha istituito il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, non ostacolano ne' comprimono irragionevolmente la libera esplicazione dell'attività di agente o rappresentante di commercio, poiché l'iscrizione nel ruolo è aperta ad amplissime categorie, e cioè a tutti coloro che abbiano il godimento dei diritti civili, non siano interdetti o inabilitati, o falliti, non siano incorsi in condanne per determinati reati e siano in possesso di licenza media; e perché tale disciplina risponde all'esigenza di tutela degli interessi professionali di quanti partecipano alla produzione ed allo scambio dei beni; pertanto, le norme predette non contrastano con gli artt. 1, 4, 41 e 35 della Costituzione. - v. S. n. 82/1970.

    Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;316~art9 · fonte del testo