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E' fatto divieto a chi non e' iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attivita' di agente o rappresentante di commercio. Sono vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 25 mila a lire 250 mila.
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985
