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Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, una commissione centrale, presieduta da un magistrato di Cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal Consiglio superiore della magistratura, e composta da: un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione; un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione; quattro rappresentanti dei raccomandatari marittimi designati dalle associazioni a base nazionale; tre rappresentanti dei lavoratori del mare designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale; due rappresentanti delle associazioni di categoria degli armatori; un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio. Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione. E' ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato delle deliberazioni medesime. Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13. Per le deliberazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 8 la commissione centrale puo' disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale e' provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 22 aprile 1977 al 2 marzo 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art14 · fonte su Normattiva