((Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe)).

Testo vigente dal 10 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art16 · fonte su Normattiva