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Il Ministro per la marina mercantile, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni. Con le stesse modalita' si provvede alla periodica revisione delle tariffe.
Testo in vigore dal 22 aprile 1977 al 1 gennaio 1996
