[1]E' vietato il commercio di digitale che non corrisponda ai tipi ed alle caratteristiche fissate nella tabella annessa alla presente legge. La norma che precede si applica anche alla digitale destinata alla esportazione.

[2]Le partite di foglie di digitale non possono essere esportate se non sono accompagnate da un attestato redatto dall'ispettore dell'agricoltura della provincia ove ha sede la persona, ditta od ente che intende esportare il prodotto, e dal quale risulti che le partite anzidette corrispondono ai tipi ed alle caratteristiche di cui alla tabella annessa alla presente legge. Tale attestato deve essere controfirmato dall'esperto erborista della stessa provincia.

Testo vigente dal 17 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1421~art6 · fonte del testo