[1]L'essiccamento delle foglie di digitale, anche di quelle che saranno eventualmente stabilizzate, deve farsi al coperto, al riparto dei raggi del sole, o mediante essiccatoio, a cura delle persone, ditte od enti autorizzati all'acquisto. Ogni altro sistema e' vietato.

[2]L'attrezzatura tecnica prescritta per lo essiccamento delle foglie di digitale e' accertata annualmente dallo ispettore provinciale dell'agricoltura di concerto con l'esperto erborista provinciale.

[3]Avvenuto l'accertamento, l'ispettore provinciale dell'agricoltura nel fissare il «tempo balsamico» provvede a comunicare ai Comuni interessati per la relativa pubblicazione, i nominativi delle persone, ditte od enti che sono stati autorizzati all'acquisto delle foglie fresche di digitale, di cui al successivo art. 4, nonche' a precisare le localita' ove la consegna deve avvenire.

Testo vigente dal 17 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1421~art3 · fonte del testo