[1]La digitale destinata alla vendita all'ingrosso od al dettaglio, oltre a corrispondere ad uno dei tre tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata: per il tipo «foglie stese» in pacchetti leggermente compressi da porsi in recipienti di latta, cartone o legno foderati di carta impermeabile turchina; per il tipo «foglie in sorte» alla rinfusa, in recipienti foderati di carta impermeabile turchina; per Il tipo «foglie di scarto» e' ammesso l'imballo in sacchi, sacchiere o balle pressate.

[2]Il prodotto deve essere confezionato in modo che non sia possibile estrarlo senza infrangere l'involucro della confezione (sigillatura).

[3]Sull'involucro debbono essere direttamente impressi, in modo indelebile, il nome e l'indirizzo della persona, fitta od ente che ha confezionato il prodotto, nonche' il tipo e la data di produzione.

[4]La digitale stabilizzata deve portare, inoltre, l'indicazione che e' stabilizzata, ed altresi' il titolo in principio attivo.

[5]Dopo un anno dalla data di produzione riportata sull'involucro i tipi «foglie stese» e «foglie in sorte» non stabilizzate devono includersi, a tutti gli effetti, nel tipo «foglie di scarto».

Testo vigente dal 17 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1421~art7 · fonte del testo