Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati

Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117

All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della liberta' personale» sono soppresse;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»;
  • c)il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. 3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

Testo vigente dal 4 marzo 2015

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 205/2022

    Ha colpito questo articolo
    15 settembre 2022

    L'illecito da esercizio della funzione giudiziaria presenta caratteri di specialità, posti a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giudiziaria. ( Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44678; S. 164/2017 - mass. 41567; S. 468/1990 - mass. 16641; S. 18/1989 - mass. 12913 ). L'esigenza di preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura rileva nella definizione del confine fra lecito e illecito e nella dialettica tra azione civile diretta nei confronti dello Stato e azione di rivalsa nei riguardi del magistrato. Sono questi i profili della disciplina vòlti a realizzare il delicato bilanciamento tra i principi di cui agli artt. 101 e 103 Cost. e gli interessi di chi risulta ingiustamente danneggiato. Viceversa, una volta delimitato il campo dell'illecito, a beneficio della serenità e dell'autonomia del giudice nello svolgimento delle sue funzioni, non si ravvisano ragioni idonee a giustificare una compressione di quella tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che è data dal risarcimento dei danni non patrimoniali. ( Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44588; S. 164/2017 - mass. 41570; S. 18/1989 - mass. 12913; S. 26/1987 - mass. 4038; S. 2/1968 - mass. 2739 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. a , della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. Data l'impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'applicazione sopravvenuta dell'art. 2059 cod. civ. alla responsabilità civile del magistrato, la selezione di un unico diritto inviolabile della persona - la libertà di cui all'art. 13 Cost. -, cui garantire, a fronte di un illecito civile, piena ed effettiva tutela risarcitoria, appalesa i tratti della irragionevolezza. Né la selezione di un solo diritto inviolabile della persona da proteggere con il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato, è giustificata dalla specificità dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria, ove si consideri, ad esempio, che l'autonomia del magistrato è preservata anche dal carattere indiretto della responsabilità, nonché dai limiti posti all'azione di rivalsa. Neppure, infine, è dato invocare la necessità di preservare un presunto affidamento nella pregressa normativa, poiché il raggio dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria abbracciava sin dal 1988 - tramite il riferimento al danno ingiusto - la lesione di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante, paradigma ovviamente comprensivo dei diritti inviolabili della persona; di conseguenza, affermare la possibile liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona non equivale a un ampliamento del raggio dell'illecito, ma implica soltanto un'estensione dei danni risarcibili).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati

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  • Sentenza n. 142/2018

    Questione infondata
    5 luglio 2018

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 e dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, formulate per la mancata esposizione, da parte del rimettente, degli ulteriori motivi dedotti dall'Azienda sanitaria a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo oggetto del giudizio principale e delle ragioni della loro eventuale infondatezza. Il giudice a quo ha riferito che il motivo basato sul carattere di aiuto di Stato della misura in discussione - al quale ineriscono le questioni sollevate - assume rilievo preliminare ai fini della decisione della controversia. Si tratta di valutazione che, per sua natura, compete al giudice rimettente e che giustifica - sul piano dell'assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - l'omessa analisi del complesso delle altre doglianze della parte opponente.

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 2 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati

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  • Sentenza n. 164/2017

    Questione infondata
    12 luglio 2017

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge n. 18 del 2015, e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015; degli artt. "4 e/o 7", 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015; degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015; e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 18 del 2015, censurati dai Tribunali di Verona, di Treviso, di Catania e di Enna - in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 24, 25, 25, primo comma, 28, 81, terzo comma, 101, 101, secondo comma, "101 e seguenti", "101-113", 104, 104, primo comma, 107, terzo comma, 111, 111, secondo comma, 113 e 134 Cost. - nelle parti in cui, modificando la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, includono tra le ipotesi di colpa grave il "travisamento del fatto o delle prove" e la "violazione manifesta" della legge nell'interpretazione di norme di diritto e nella valutazione del fatto e delle prove, introducono la "colpa grave" del magistrato che non si conformi a pronunce interpretative di rigetto rese dalla Corte costituzionale in un diverso procedimento, consentono di agire per il risarcimento quando il grado di giudizio in cui si è verificato il fatto dannoso non si sia concluso nel termine di tre anni, rendono obbligatorio l'esercizio dell'azione di rivalsa statuale, aboliscono la fase preliminare (c.d. "filtro di ammissibilità") dell'azione risarcitoria, comportano l'avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato, consentono - in esecuzione della rivalsa - la trattenuta sullo stipendio fino a un terzo, anziché fino a un quinto. A differenza degli incidenti scrutinati dalla sentenza n. 18 del 1989, le odierne questioni delineano la semplice e sola "potenzialità" dell'evenienza di una responsabilità civile dello Stato (e della successiva, eventuale, azione di rivalsa nei confronti del magistrato) connessa ai provvedimenti che i rimettenti sono chiamati ad adottare in giudizi aventi altro oggetto, risultando perciò prive della necessaria relazione di "dipendenza funzionale" con il giudizio a quo. Esse, inoltre, sono state delibate a prescindere da qualsiasi considerazione circa una loro diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di indipendenza dei magistrati, tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere, ma facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di esercizio. Né rileva che tali modalità possano costituire elementi variamente perturbatori della condizione psicologica di questo o quel magistrato.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 81 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2015-02-27;18~art2 · fonte su Normattiva