Nel caso di azione risarcitoria contro lo Stato per grave violazione del diritto europeo da parte di un provvedimento giudiziario, l'onere del previo esperimento dei rimedi finalizzati alla rimozione dell'atto lesivo - previsto dall'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 - non può essere esteso sino a ricomprendere la necessità di impugnare atti diversi ed anteriori, al fine di prevenire eventuali provvedimenti giudiziari dannosi futuri, posto che la ratio della disposizione risiede, sotto il profilo oggettivo, nella previsione di una forma obbligatoria di risarcimento in forma 110 <!-- pag. 111 --> specifica, e, sotto il profilo soggettivo, nel dovere di evitare il danno ex artt. 1227, comma 2, e 2056, comma 1, c.c., dovendosi, pertanto, considerare l'onere in discorso come specificazione di una regola generale di limitazione del danno risarcibile ordinariamente stabilita dal diritto interno per l'esercizio di qualunque pretesa risarcitoria e non come espressione di una eccezionale (ed illegittima) limitazione di accesso alla tutela risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'ammissibilità dell'azione risarcitoria, proposta ai sensi della l. n. 117 del 1988 da una società di telefonia per far valere la violazione, da parte di una sentenza del Consiglio di Stato, della direttiva 97/13/CE - come interpretata dalla CGUE nella sentenza del 21 febbraio 2008, in causa C-296/06 - fosse preclusa in ragione della mancata coltivazione del giudizio di impugnazione del d.P.R. n. 318 del 1997, che alla suddetta direttiva aveva dato attuazione nell'ordinamento nazionale).
Art. 3 · Art. 2043 c.c.