Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 322-bis:
  • 1)al primo comma, alinea, le parole: «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse;
  • 2)alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse;
  • b)l'articolo 323 e' abrogato;
  • c)all'articolo 323-bis:
  • 1)al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»;
  • 2)al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»;
  • d)all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» e' inserita la seguente: «346-bis,»;
  • e)l'articolo 346-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

Testo vigente dal 10 agosto 2024

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/2026

    Questione infondata
    30 giugno 2026

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Campobasso, sez. pen., dal Tribunale di Torino, sez. terza pen., e dal GUP del Tribunale di Siracusa in riferimento, complessivamente, agli artt. 11 e 97 Cost. – dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.). Nelle ordinanze di rimessione non è contenuta la benché minima motivazione circa il vulnus che la norma censurata arrecherebbe al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; né i rimettenti spiegano per quale ragione l’inosservanza di obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, le sole evocate quali parametri interposti, darebbe luogo a una violazione dell’art. 11 Cost., che per giurisprudenza costante può essere evocato allorché vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e non già dal diritto internazionale pattizio. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47321; S. 203/2025 - mass. 47222; S. 185/2025 - mass. 47096; S. 160/2025 - mass. 47052; S. 95/2025 - mass. 46783; O. 127/2024 - mass. 46343; O. 159/2021 - mass. 44115; O. 261/2012 - mass. 36733).

    Art. 11 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 323 c.p.

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  • Sentenza n. 185/2025

    Questione infondata
    16 dicembre 2025

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all’art. 11 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 114 del 2024, sostitutivo dell’art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite). Nel censurare il nuovo testo dell’art. 346-bis cod. pen., nella parte in cui prevede, al secondo comma, che la mediazione illecita deve avere ad oggetto il compimento di un atto non solo contrario ai doveri d’ufficio, ma anche «costituente reato», il rimettente indica quale norma interposta esclusivamente l’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, che, in quanto disposizione di diritto internazionale pattizio, non è idonea a integrare il parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46783).

    Art. 346-bis c.p. · Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 95/2025

    Questione infondata
    3 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost., dal GUP del Tribunale di Locri, dal Tribunale di Firenze, sez. terza penale, dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. penale, dal GUP del Tribunale di Firenze, dal Tribunale di Teramo, dal Tribunale di Locri, sez. penale, dal Tribunale di Catania, sez. seconda penale, dal GIP del Tribunale di Roma e dalla Cassazione, sesta sez. penale, dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che abroga il delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen. Quanto alla censura ex art. 3 Cost., la richiesta dei rimettenti di sindacato in malam partem non mira qui a far “riespandere” una norma già presente nell’ordinamento, ma a “ripristinare” una norma abrogata. Ciò che non è consentito, almeno in sede di sindacato ex art. 3 Cost. Né la preclusione di un sindacato in malam partem in riferimento all’art. 3 Cost. potrebbe essere superata inquadrando la disposizione censurata come “norma penale di favore” che sottrarrebbe, senza alcuna ragione giustificatrice, una categoria di soggetti dall’attuazione di una norma penale generale. La categoria delle “norme penali di favore” comprende infatti quelle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni compresenti nell’ordinamento. L’effetto in malam partem conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione, rappresentando una conseguenza dell’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di ingiustificata disciplina derogatoria. La qualificazione come norma penale di favore non può essere fatta, di contro, discendere, come nel caso di specie, dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell’area di rilevanza penale. In tal caso, la richiesta di sindacato in malam partem non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell’ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non più attuale: operazione preclusa alla Corte. Quanto all’art. 11 Cost., nessuno dei rimettenti ha chiarito per quale ragione la violazione di obblighi di diritto internazionale pattizio darebbe luogo a una violazione del parametro indicato, che può essere evocato allorché vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, rispetto ai quali operano le limitazioni di sovranità ivi menzionate. Quanto, infine, all’art. 97 Cost., le esigenze costituzionali di tutela sottese all’indicato parametro non richiedono necessariamente l’attivazione della tutela penale, ben potendo essere soddisfatte attraverso una pluralità di strumenti alternativi preventivi e sanzionatori diversi dal diritto penale: strumenti che debbono, anzi, preferirsi sempre che siano in grado di assicurare un’efficace tutela ai beni in parola. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 37/2019 - mass. 41546; O. 12/2017 - mass. 39284).

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1 · fonte su Normattiva