Art. 1 — Modifiche al codice penale
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 322-bis:
- 1)al primo comma, alinea, le parole: «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse;
- 2)alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse;
- b)l'articolo 323 e' abrogato;
- c)all'articolo 323-bis:
- 1)al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»;
- 2)al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»;
- d)all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» e' inserita la seguente: «346-bis,»;
- e)l'articolo 346-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
Testo vigente dal 10 agosto 2024
