Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile e' sostituito dal seguente comma: "In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni".

Testo vigente dal 5 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-21;22~art1 · fonte su Normattiva