Dopo l'articolo 113 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 113-bis. - Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte puo' avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile. Dello stesso procedimento la parte puo' avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata".

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art6 · fonte su Normattiva