Il primo comma dell'articolo 2674 di codice civile e' sostituito dal seguente: "Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7)".

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art5 · fonte su Normattiva