L'articolo 2676 del codice civile e' sostituito dal seguente articolo: "2676 - Diversita' tra registri, copie e certificati. - Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri".
Testo vigente dal 5 febbraio 1983
