L'articolo 2834 del codice civile e' sostituito dal seguente articolo: "2834 - Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente. - Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente".

Testo vigente dal 5 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-21;22~art4 · fonte su Normattiva