Il primo comma dell'articolo 2887 del codice civile e' sostituito dal seguente: "La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione".

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art15 · fonte su Normattiva