E' abrogato l'articolo 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 5 febbraio 1983
E' abrogato l'articolo 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 5 febbraio 1983
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1983-01-21;22~art8 · fonte su Normattiva