I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 15 novembre 1973, n. 734, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
Testo vigente dal 5 febbraio 1983
