1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto". 2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, e' abrogato.
Testo vigente dal 10 agosto 1988
