Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

Art. 10 — Assegnazione della concessione di coltivazione

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Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale. Trascorso tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica. La concessione e' accordata, a parita' di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarita' paritetica. La concessione puo' essere accordata per la durata massima di trenta anni, e puo' essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 15 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art10 · fonte su Normattiva