Art. 10 — Assegnazione della concessione di coltivazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1986 al 15 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale. Trascorso tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica. La concessione e' accordata, a parita' di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarita' paritetica. La concessione puo' essere accordata per la durata massima di trenta anni, e puo' essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 15 agosto 2009
