Art. 10 — Assegnazione della concessione di coltivazione
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Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale. Trascorso tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica. La concessione e' accordata, a parita' di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarita' paritetica. 3 La concessione puo' essere accordata per la durata massima di trenta anni, e puo' essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 2009, n. 99
3La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 27, comma 29) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28 dell' art. 27 della medesima e' abrogato il secondo periodo del comma 2 del presente articolo.
Testo in vigore dal 15 agosto 2009 al 11 marzo 2010
