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Il titolare decade dal titolo minerario quando:

  • a)non inizia i lavori nei termini prescritti;
  • b)non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, comma 1;
  • c)non corrisponde nei termini il canone dovuto;
  • d)cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorita' regionale;
  • e)non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;
  • f)non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione. La decadenza e' pronunciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, o dalla autorita' regionale per i titoli dalla medesima rilasciati, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art15 · fonte su Normattiva