Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche
Art. 15 — Decadenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010. Leggi il testo vigente →
Il titolare decade dal titolo minerario quando:
- a)non inizia i lavori nei termini prescritti;
- b)non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, comma 1;
- c)non corrisponde nei termini il canone dovuto;
- d)cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorita' regionale;
- e)non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;
- f)non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione. La decadenza e' pronunciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, o dalla autorita' regionale per i titoli dalla medesima rilasciati, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010
