Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 76/1994

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 1994

    L'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, limitando la concessione del beneficio della dispensa dagli obblighi di leva, ivi prevista, agli orfani dei lavoratori dipendenti, con conseguente esclusione degli orfani dei lavoratori autonomi, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, poiché non è ammissibile che i limiti all'obbligatorietà del servizio militare valgano solo per alcune categorie di orfani e non anche per altre, quando queste appaiono meritevoli di essere ugualmente tutelate, tanto più che il numero 11 dello stesso art. 22 riconosce il beneficio in questione agli orfani di genitori invalidi del lavoro senza distinguere fra lavoro autonomo o subordinato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost., dell'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo, restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti. red.: A.P. rev.: S.P.

    Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 9 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 7 Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 55/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    La previsione di un termine perentorio per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la dispensa dal servizio militare di leva - diversamente da quanto stabilito nel caso di dispensa di autorità - è giustificata dalle particolari esigenze organizzative dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ad alle successive operazioni di arruolamento e chiamata alle armi, esigenze che non ricorrono, invece, data la diversità degli istituti posti a raffronto, nell'ipotesi di dispensa di autorità in quanto in tale caso è la stessa amministrazione ad avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti in presenza di eccedenza rispetto al fabbisogno del personale da avviare alle armi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 3 legge 11 agosto 1991, n. 269 e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975, n. 191). red.: A.P. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art22 · fonte su Normattiva