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Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici e' concesso, ai titolari dei permessi di ricerca, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attivita' di esplorazione, e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca. Il contributo e' erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica di conformita' delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80 per cento ed al 30 per cento del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia della integrita' ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 e 11 della presente legge per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art20 · fonte su Normattiva