Art. 18 — Incentivi e spese per la progettazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
1 pronuncia che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nella formulazione originaria così come in quella derivata dalle successive modifiche) nasce solo con riferimento all'attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva 295 <!-- pag. 296 --> decentrata e l'adozione dell'atto dell'amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito fondo interno, purché tale atto sia predisposto in modo che la P.A. interessata, per procedere al pagamento, debba esclusivamente provvedere alla liquidazione della somma dovuta.
Art. 18
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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8 versioni dal 1994
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art18 · fonte su Normattiva