Art. 3 — Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza
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Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e' rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e per la geotermia" e previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza. In caso di concorso di piu' istanze relative alla stessa zona, il permesso e' rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto, della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalita' e con riferimento anche alla sua eventuale complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti. Il permesso e' accordato, a parita' di condizioni, in via preferenziale all'ENEL e all'ENI, singolarmente o in contitolarita' paritetica.3 Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e della geotermia". Il permesso puo' essere rilasciato anche in contitolarita' a piu' soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari e' fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi. Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.3 Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero quello del Ministero o dell'autorita' regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della Regione. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 2009, n. 99
3La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 27, comma 29) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28 dell' art. 27 della medesima sono abrogati i commi 3 e 6 del presente articolo.
Testo in vigore dal 15 agosto 2009 al 11 marzo 2010
