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La presente legge disciplina:

  • a)l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, cosi' come definito nell'allegato;
  • b)l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, cosi' come definito nell'allegato;
  • c)lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;
  • d)lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, cosi' come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
  • e)la riproduzione animale.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 9 giugno 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art2 · fonte su Normattiva