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La presente legge disciplina:
- a)l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, cosi' come definito nell'allegato;
- b)l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, cosi' come definito nell'allegato;
- c)lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;
- d)lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, cosi' come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
- e)la riproduzione animale.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 9 giugno 2018
