Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 349/1991

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1991

    La qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non può discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare "puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo o dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati". Tali caratteri non ricorrono nelle disposizioni di cui alla l. n. 30 del 1991, in tema di disciplina della riproduzione animale, in particolare per quanto concerne l'art. 1, secondo comma, dove si stabilisce che, nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della legge stessa costituiscono, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome, norme fondamentali di riforma economica e sociale. Infatti, stante che le leggi statali di attuazione della normativa comunitaria non possono essere di per sé assimilate - indipendentemente dalla considerazione dei particolari contenuti della disciplina di volta in volta adottata - a leggi di riforma economico-sociale, la legge in questione ha posto una disciplina diretta non tanto a innovare quanto a razionalizzare l'aspetto normativo del settore della riproduzione animale, imponendo, mediante la definizione adottata nel predetto art. 1, secondo comma, un vincolo aggiuntivo con riguardo alla sfera di competenza esclusiva regionale e provinciale, rispetto a quello naturalmente connesso all'oggetto della disciplina e riferibile al "rispetto degli obblighi internazionali", così ledendo - con tecnica normativa del tutto impropria e irrazionale - la competenza primaria delle Province medesime in tema di "patrimonio zootecnico" (art. 8, n. 21, d.P.R. n. 670 del 1972). È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30. - S. nn. 85/1990, 1033/1988.

    Art. 1 Disciplina della riproduzione animale · Art. 5 Testo unico costituzionali · Art. 8 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art1 · fonte su Normattiva