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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 9 giugno 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art6 · fonte su Normattiva