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Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:
- a)istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonche' di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;
- b)requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
- c)certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;
- d)requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonche' di ovuli ed embrioni.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 9 giugno 2018
