Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999. 129 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: Chiunque adibisce alla riproduzione bovini maschi non abilitati ai sensi dell'articolo 3, o per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'ultimo comma del detto articolo o quella prevista dall'articolo 8 e' punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 80 mila. Chiunque adibisce un toro alla fecondazione di bovine appartenenti a razze non indicate nell'atto di approvazione del toro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, o non adempie all'obbligo del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 30 mila. Chiunque viola, le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire 30 mila. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, e' punito con l'ammenda da lire 4 mila a lire 10 mila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30 COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art10 · fonte del testo