Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
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4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1955 al 28 agosto 1999. 275 parole tolte, 18 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le attivita' relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai fini sanitari. La istituzione e la attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente e' data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti. Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali, devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Universita' e presso Istituti pubblici a cio' autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. E', pero, vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti, nella gestione degli impianti per fecondazione artificiale. La istituzione e la attivazione di sottocentri per la fecondazione artificiale degli animali e la pratica di tale fecondazione nelle stalle sono subordinate ad autorizzazione del prefetto, che provvede sentita, ai fini zootecnici, la Commissione provinciale per l'approvazione. Per la pratica di detta fecondazione nelle stalle, nella domanda di autorizzazione, da presentarsi al prefetto, devono essere indicati:
tolto: a) la zona in cui si intende praticare la fecondazione artificiale;
tolto: b) gli impianti dai quali verra' prelevato il materiale seminale il cui uso e' consigliato nella zona richiesta in base alle esigenze zootecniche;
tolto: c) l'attrezzatura e il metodo di controllo del materiale seminale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30, COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1009~art1 · fonte del testo