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Per ogni bovino maschio del quale sia chiesta l'abilitazione per la riproduzione deve essere corrisposto alla Camera di commercio, industria e agricoltura, un diritto fisso, il cui importo, da stabilirsi dallo stesso ente, sara' commisurato al costo del servizio di abilitazione e di vigilanza sullo esercizio della riproduzione bovina, e non potra' comunque superare il limite massimo di lire 600, per i soggetti destinati alla monta naturale, e di lire 2.000 per quelli da adibire alla fecondazione artificiale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009. Le deliberazioni della Camera di commercio, industria e agricoltura, relative alla determinazione del diritto fisso sono soggette all'approvazione dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e il commercio. Con i proventi del detto diritto fisso e' costituito un fondo speciale la cui gestione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art6 · fonte del testo