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L'impiego per la monta di bovini maschi appartenenti a razze per le quali non sia istituito il libro genealogico puo' essere autorizzato fino a che non si sia provveduto all'istituzione del libro e, comunque, non oltre il quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di cui al comma precedente e' rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura su conforme parere della Commissione di cui allo articolo 4, previo esame morfologico da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale della agricoltura designato dal capo dell'Ispettorato. I bovini per i quali sia stata rilasciata tale autorizzazione devono essere contrassegnati mediante apposita marcatura da eseguirsi a spese dell'interessato con le modalita' ed entro il termine stabilito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art8 · fonte del testo