Art. 4 — Fondo per la cooperazione allo sviluppo
A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari gia' destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma. L'attivita' della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo. Al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo". Al comma 3 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La relativa documentazione e' inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera". L'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - (Disponibilita' finanziarie). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti:
- a)dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
- b)dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
- c)da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
- d)da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
- e)da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie. 2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio. 3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'". Il comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente: "1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nei limiti della presente legge". Al comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla fine del comma sono soppresse. Al comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il suddetto termine l'ufficio dovra' comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo". Il comma 9 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente: "9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo". Il comma 10 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. Al comma 1 dell'articolo 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)". Il comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: "sul Fondo di cooperazione" sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)"; e l'ultimo periodo e' soppresso. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' nominare un consegnatario-cassiere. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
