Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato
Art. 22 — Norma transitoria
Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
