Art. 23 — Fondi di rotazione
Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilita' tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attivita' della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
