Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarita' della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 23 della presente legge. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimita' degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilita' dei soggetti che li hanno emessi

Testo vigente dal 31 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;559~art24 · fonte su Normattiva