Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria", sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane puo' provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

Testo vigente dal 31 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;559~art3 · fonte su Normattiva