Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive

Art. 5 — Responsabilità del subfornitore

Il subfornitore ha la responsabilita' del funzionamento e della qualita' della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte. Il subfornitore non puo' essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purche' li abbia tempestivamente segnalati al committente. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 e' da ritenersi nulla. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai piu' generali termini di legge.

Testo vigente dal 22 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192~art5 · fonte su Normattiva