E' nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facolta' di modificare unilateralmente una o piu' clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantita' da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura. E' nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facolta' di recesso senza congruo preavviso. E' nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Testo vigente dal 22 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192~art6 · fonte su Normattiva