Il committente conserva la proprieta' industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore e' tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

Testo vigente dal 22 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192~art7 · fonte su Normattiva