La vigilanza ed il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio. I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni in quanto applicabili. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640".
Testo vigente dal 15 settembre 2020
