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La vigilanza ed il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio. I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni in quanto applicabili.

Testo in vigore dal 31 agosto 1950 al 15 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art14 · fonte del testo