In caso di soppressione del fondo di cui all'art. 13 le eventuali attivita' nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.
Testo vigente dal 31 agosto 1950
In caso di soppressione del fondo di cui all'art. 13 le eventuali attivita' nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.
Testo vigente dal 31 agosto 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art16 · fonte del testo