Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate e documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano e di proprieta' di altre persone, si presumono subite dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza.

Testo vigente dal 31 agosto 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art19 · fonte del testo