Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o dell'autorita' comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione. Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta. L'Ente Metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo art. 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalita' stabilite dal regolamento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1990, n. 145
2La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 11 e ha disposto (con l'art. 6) che tale modifica avra' "efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
Testo vigente dal 14 giugno 1990
