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L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:

  • a)a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;
  • b)a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;
  • b-bis)ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie.
  • c)ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche' degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze. (( 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41)) (( 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41)) (( 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41)) L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e' stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.

Testo in vigore dal 24 marzo 2001 al 2 febbraio 2006

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Che cosa è cambiato dal 24 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2001 al 24 marzo 2001. 206 parole tolte, 72 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: c)aggiunto: b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie.

aggiunto: c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o …

tolto: c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la … di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze. tolto: Con decreto del Ministro delle finanze e' nominata una commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente alla Direzione generale del demanio che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali. La commissione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione della rilevanza dell'attivita' concretamente svolta, la commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entita' delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si impegna ad eseguire. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta per sopravvenuta necessita' di utilizzazione dei beni per usi governativi. aggiunto: 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41 L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e' stata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art1 · fonte del testo