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Le disposizioni dell'articolo 1 concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge. ((1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente))

Testo in vigore dal 29 ottobre 1995 al 2 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art4 · fonte su Normattiva